Rateazione debiti fiscali estesa 

Rateazione dei debiti fiscali sino a 100 mila euro con scadenza la fine del 2021: questo comporterà che, decorso tale termine, si tornerà al limite di 60 mila euro attualmente in vigore. Peraltro, il limite più elevato potrebbe non essere di aiuto in considerazione sia delle somme che potrebbero diventare cartelle esattoriali per mancato pagamento dei debiti in corso di rateazione per altri istituti quali gli avvisi bonari, sia dello slittamento del termine di notifica proprio delle cartelle esattoriali previsto nel decreto legge n. 129 del 2020. L’intervento immediato, invece, riguarda lo slittamento all’1 marzo 2021 del termine di pagamento delle somme dovute per la rottamazione e possibilità di accesso più ampia alla rateazione in caso di precedente decadenza. È questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’articolo 7 del decreto ristori quater che è rubricato come razionalizzazione dell’istituto della rateazione contenuto nell’articolo 19 del dpr n. 602 del 1973. 


La scadenza per il pagamento della rottamazione e del saldo e stralcio. Come anticipato, un primo intervento immediato è quello che posticipa (modificando le disposizioni contenute nell’articolo 68, comma 3, del dl n. 18 del 2020), il termine per il versamento delle somme dovute sulla base della procedura di rottamazione e di saldo e stralcio in relazione ai pagamenti che non sono stati effettuati nel corso del 2020. Il nuovo termine di pagamento è fissato al 1 marzo 2021. Inoltre, viene di fatto generalizzato il principio di accesso ad una nuova rateazione nel caso in cui si sia decaduti da una fattispecie precedente compresa l’ipotesi di decadenza dagli istituti in sanatoria. 


Le nuove misure in termini di rateazione. Una particolare attenzione merita la deroga che viene introdotta, solo fino al 31 dicembre 2021, in relazione alle richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore del dl ristori quater e sino, appunto, alla fine del prossimo anno. La norma afferma che in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, dpr n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a centomila euro. Letta al contrario, la norma afferma dunque che l’automatismo della rateazione scatta per debiti di importo non superiore a 100 mila euro che, di fatto, vengono suddivisi in un lasso temporale di sei anni. In linea di principio, si tratta indubbiamente di una norma di favore che tiene conto della situazione emergenziale ma che in alcuni casi potrebbe rivelarsi molto meno «vantaggiosa» di quanto sembri. Ciò deriva dal fatto che in questo continuo affastellarsi di norme che sospendono o prorogano i termini, nulla si dice (fatta salva una eccezione che è stata operativa sino allo scorso 16 settembre) in relazione a quei pagamenti che molti contribuenti stanno effettuando sulla base di atti dell’amministrazione finanziaria che sono stati notificati o sono stati definiti. Si pensi agli avvisi bonari ovvero alle rate degli istituti deflattivi od alle rate delle sanatorie fiscali del 2018. Assumendo come riferimento la fattispecie degli avvisi bonari, va ricordato come il beneficio derivante dal pagamento di tale atto consiste nella sanzione ridotta rispetto a quella edittale del 30 per cento. In caso di mancato pagamento di una rata, il beneficio viene conservato se il pagamento avviene entro il termine per il versamento della rata successiva mentre, in caso contrario, si verifica la decadenza e viene emessa la cartella esattoriale con sanzioni piene. Analoga conseguenza si verifica in caso di mancato pagamento e mancata sanatoria della rata, ad esempio, dell’accertamento con adesione. Peraltro, in alcune ipotesi, la sanzione sul tributo ancora dovuto è ulteriormente maggiorata rispetto all’ammontare base del 30%. Ciò posto, nell’ipotesi in cui tali situazioni dovessero verificarsi è del tutto evidente che il limite più elevato per la rateazione rappresenterebbe certo una soluzione ma a fronte di fattispecie che avrebbero potuto essere risolte con minori oneri per i contribuenti laddove ci fosse stata una norma di carattere generale per la dilazione ulteriore di tutti i pagamenti in essere. 


Va inoltre ricordato come identificare un termine del 31 dicembre 2021 è di fatto inutile in relazione a quelle ipotesi nelle quali, per effetto del dl 129 del 2020, è stato previsto uno slittamento della notifica delle cartelle a date più ampie. Si pensi, ad esempio, che le cartelle in scadenza nel 2020 in relazione ad alcune fattispecie, verranno notificate nel 2022 quando il limite automatico per la rateazione sarà tornato a 60 mila euro. È dunque del tutto evidente che servirebbe un coordinamento generale tra le diverse disposizioni di legge in modo tale da garantire uniformità di comportamento e, soprattutto, per tenere conto realmente del momento emergenziale.